IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113;
  Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei
sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;
  Vista  la  legge  10  maggio  1983,  n.  212, sul reclutamento, gli
organici  e  l'avanzamento  dei  sottufficiali  dell'Esercito,  della
Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza;
  Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto
ai lavoratori richiamati alle armi;
  Vista   la   legge   10   dicembre  1957,  n.  1248,  e  successive
modificazioni,  concernente  aumento  della   misura   dei   soccorsi
giornalieri   alle  famiglie  bisognose  dei  militari  richiamati  o
trattenuti alle armi;
  Sulla proposta del Ministro della difesa;
                               Decreta:
                               Art. 1.
  Nel  corso  dell'anno 1989 possono essere richiamati alle armi, per
aggiornamento e addestramento, purche' ancora  soggetti  ad  obblighi
militari:
   millecentottantacinque  ufficiali, seicentottantadue sottufficiali
e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle
Armi e dei Corpi dell'Esercito;
   centotto   ufficiali   e   settantadue   sottufficali  in  congedo
illimitato appartenenti alla Marina militare;
   trenta  ufficiali  e trenta sottufficiali in congedo illimitato di
tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.