IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Visto l'art. 50 della legge 10 aprile 1954, n. 113; Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212, sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza; Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi; Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, e successive modificazioni, concernente aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi; Sulla proposta del Ministro della difesa; Decreta: Art. 1. Nel corso dell'anno 1989 possono essere richiamati alle armi, per aggiornamento e addestramento, purche' ancora soggetti ad obblighi militari: millecentottantacinque ufficiali, seicentottantadue sottufficiali e seimilacentodiciotto militari di truppa in congedo illimitato delle Armi e dei Corpi dell'Esercito; centotto ufficiali e settantadue sottufficali in congedo illimitato appartenenti alla Marina militare; trenta ufficiali e trenta sottufficiali in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare.